Il secondo comma dell’art. 2086 c.c. inserito dal Codice Crisi ed Insolvenza a partire dal 16.3.2019, obbliga gli amministratori di società, con previsione di sanzioni, alla attivazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile (assetto “ORAMCO”) adeguato a dimensioni e natura dell’impresa, idoneo a gestire e superare situazioni di crisi e perdita di continuità aziendale.
Al proposito ci sono già state alcune pronunce giudiziarie circa la rispettiva adeguatezza: le caratteristiche degli assetti sono rimesse alla discrezionalità del management, che deve però assumerle con criteri di legittimità e razionalità, in modo da consentire:
Attualmente gli squilibri ambientali ed in particolare climatici stanno assumendo dimensioni molto rilevanti, come evidenziato, tra gli altri, nell’ultimo World Economic Forum in cui tali rischi hanno occupato i primi tre posti nella classifica per probabilità, e quattro posizioni tra le prime sei nella classifica per impatto.
Nell’ambito di tali problemi ha acquisito un rilievo
particolare quello climatico, come evidenziato sia da documenti scientifici
(es. l’ultimo rapporto IPCC), che dalla progressiva diffusione di eventi meteo
anomali quali alluvioni, incendi, alte temperature, ondate calore, innalzamento
mare tra i principali.
Lo spazio già trovato da tale tema nei discorsi dei vertici
Istituzionali e politici a livello internazionale, come i percorsi correttivi
avviati (es. Green Deal UE) e le risorse già stanziate ed in via di
approntamento (es. PNRR, FIT for 55) testimoniano l’avvenuta presa di coscienza
della necessità di avviare misure correttive, che però non sono ancora gestite
con l’urgenza e la determinazione necessarie.
Si è venuto pertanto a creare un contesto di forte
instabilità con alte probabilità di vedere importanti cambiamenti anche a breve
termine e rischi di subire situazioni inaspettate ed imprevedibili (es lockdown
seguiti al Covid).
Tra i principali rischi connessi a tale contesto si possono
evidenziare rischi fisici (es. distruzione beni esistenti con eventi meteo
estremi), di transizione (variazione valore beni nel percorso per la
de-carbonizzazione), rischi da responsabilità (richieste risarcimento per
condotte finora non sanzionate).
SwissRe: analisi danni da eventi climatici estremi:
Tali rischi possono portare conseguenza rilevanti nella gestione delle imprese e renderne problematica la continuità. Devono pertanto essere gestiti con attenzione in modo da limitare i rischi del percorso di transizione ambientale ed energetica in essere e possibilmente approfittare delle opportunità allo stesso collegate, tra cui:
A tale proposito diventa necessario un sistema organizzativo amministrativo e contabile adeguato a tenere in considerazione rischi ed opportunità di natura climatica, per cui sono già state definite linee guide a livello internazionale e di natura volontaria.